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Informazioni

Divieto di pesca, ancoraggio e immersione sul Quintino Sella


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Guardia Costiera
Venezia


ORDINANZA N. 114/09

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia;

  • VISTA la nota con la quale l'Istituto Idrografico della Marina, a seguito di specifico rilievo effettuato dalla Soc. C.A.M. IDROGRAFICA a comunicato che il relitto del Cacciatorpediniere "Quintino Sella" risulta ubicato in posizione diversa da quella risultante dalla vigente documentazione nautica dello Stato;
  • TENUTO conto che il relitto non risulta bonificato dagli ordigni bellici (munizioni, siluri, bombe di profondità);
  • RITENUTO opportuno salvaguardare la pubblica incolumità e l'integrità del relitto aggiornando alla nuova posizione i divieti esistenti: divieto di ancoraggio e di pesca in un'area circolare avente 1 miglio di raggio da centro del relitto;
  • RITENUTO altresì vietare le immersioni di qualunque genere nel relitto nelle more della messa in sicurezza dello stesso;
  • VISTO l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima.

O R D I N A


ART. 1
Nella zona di mare compresa entro un raggio di 1 (uno) miglio dal punto di coordinate geografiche Lat. 45° 17' 16" N Long. 012° 34' 35" E sono vietati, a tutte le unità navali di qualsiasi tipologia la pesca professionale e/o sportiva (ivi compresa quella subacquea) e l'ancoraggio.
Inoltre è vietato l'immersione subacquea nel relitto.

ART. 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione, con contestuale abrogazione di tutte le disposizione contrarie alla presente.

Venezia, 25.07.2009

F.to IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
Stefano VIGNANI