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Informazioni

Statuto dell'Asssociazione Sportiva Dilettantistica 2000 Sub

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI


Art. 1 - Costituzione

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss.mod. è costituita l'Associazione Sportiva denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica 2000 SUB” in breve A.S.D. 2000 SUB (d'ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D. L'Associazione ha sede in Via Naccari n°37, Padova; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Finalità e scopi

  1. L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
  2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
  3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.
    Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle attività subacquee e Nuoto pinnato con particolare riferimento alle seguenti discipline: Sport Diving, Immersione in apnea, Safari Fotosub, Nuoto Pinnato, orientamento subacqueo, video subacqueo, didattica subacquea, immersioni con autorespiratori in acque confinate e acque libere, attività di salvamento e soccorso subacqueo. Più in generale l'associazione potrà svolgere le discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione ad un "Ente di Promozione Sportiva" riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.
  4. L'Associazione potrà quindi anche partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione dell'Ente di promozione sportiva a cui è affiliata, indire manifestazioni e gare, realizzare in favore dell'interesse generale, ogni iniziativa utile alla diffusione ed alle pratiche dell'attività subacquee in collaborazione con l'Ente.
  5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati/tesserati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata, istituire corsi interni di formazione e di addestramento ed ogni altra iniziative utile alla diffusione ed alle pratiche dell'attività subacquea.
  6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
    1. attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di attività sportive;
    2. attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
    3. la vendita di articoli sportivi;
    4. il noleggio di attrezzatura sportiva in favore dei soci e/o tesserati dell’Associazione secondo il regolamento interno dell’Associazione vigente;
    5. la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
    6. svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
    7. compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.
  7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Art. 3 - Affiliazione

  1. L'Associazione procederà alla propria affiliazione con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e/o Federazione Sportiva.
    Con l'affiliazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nonché a tutte le disposizioni statutarie di ogni Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
  2. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, dell’Ente della Promozione Sportiva o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
  3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  4. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente di Promozione sportiva al quale è affiliata l'Associazione, è nominato dal Consiglio direttivo dell’Associazione.
  5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 27 del presente statuto.

TITOLO II - ASSOCIATI — TESSERATI


Art. 5 - Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Sportiva e dell’Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
  3. Per l'associato viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
  4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
  5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea degli associati.
  6. L'ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
  7. La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo ed è ben distinta da quella di tesserato.
  8. Il tesserato è colui che aderisce all'associazione per finalità meramente sportive e di partecipazione ai campionati ed alle gare della federazione e/o dell'ente sportivo alla quale l'associazione è affiliata. Tutti i tesserati, compilano la domanda a tesserato e sono obbligati a versare la quota di iscrizione annuale secondo misura e modalità determinate dal Consiglio Direttivo.
  9. I tesserati, a differenza dei soci, decidono liberamente di non prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale, in ogni caso condividendo le finalità ed i principi ispiratori e accettando lo statuto.
  10. In caso di domanda di ammissione a socio ovvero di domanda a Tesserato presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
    Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio ovvero il tesserato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 6 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

  1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
  2. In particolare, i soci hanno:
    1. il diritto a partecipare alle attività associative;
    2. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
    3. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
    4. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
  4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
    Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di intenzione del rapporto associativo.

Art. 8 - Impegni dei Soci

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

  1. Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione;
  2. rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
  3. contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
  4. svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
  5. rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paraolympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della Federazione Sportiva od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione.

Art. 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

  1. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
  2. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

Art. 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

  1. La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere ad nutum con efficacia immediata dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell’Associato comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.
  2. Ciascun Associato è tenuto a corrispondere la quota annuale deliberata dall’Assemblea Ordinaria. L’invio/richiesta della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all’Associazione. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

TITOLO III - LA STRUTTURA


Art. 11 - Organi sociali

  1. L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
  2. Sono organi dell’Associazione:
    1. l'Assemblea degli associati;
    2. il Presidente;
    3. il Consiglio direttivo;
    4. L'Organo di Revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito.

Art. 12 - L'Assemblea degli Associati

  1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati. E’ l'organo sovrano dell’Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
  2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.
  3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
  4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.
  5. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia. La convocazione dovrà contenere:
    1. le materie all'ordine del giorno;
    2. il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
    3. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
    4. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
  6. La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo chat whatsapp e/o App di messaggistica opportunamente create e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o comunicazione esposta presso la Sede Sociale almeno 8 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
  7. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
  8. L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto. L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
  9. La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
  10. L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
  11. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall’Art. 7 del presente Statuto.
  12. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
    1. approvazione del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
    2. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
    3. nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell'organo di controllo;
    4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    5. delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
    6. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
    7. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
    8. Delibera in merito all'autorizzazione all'organo amministrativo di compiere atti di valore superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
    9. acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
    10. qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell’Assemblea Straordinaria.
  13. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
    1. modifiche statutarie;
    2. trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
    3. sui diritti reali immobiliari;
    4. sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
    5. su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente Statuto.
  14. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 25, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
  15. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
  16. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall’Assemblea.
  17. Al Presidente dell’Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
  18. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
  19. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
  20. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente.
  3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario.
  4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
  5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI, del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
  6. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
  7. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.
    In particolare il Consiglio Direttivo:
    1. procede alla convocazione dell’Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
    2. indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
    3. elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente e il Segretario;
    4. delibera sull'ammissione degli Associati, tale delibera non dovrà necessariamente essere scritta nel libro del Consiglio direttivo; l'ammissione dell'associato si concretizza con la firma di un membro del Consiglio Direttivo nella domanda di ammissione a socio;
    5. delibera sulla decadenza e sull’esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
    6. predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
    7. decide sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
    8. delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive;
    9. stabilisce il programma di attività dell’Associazione;
    10. adotta provvedimenti disciplinari;
    11. stabilisce e delega poteri di firma;
    12. delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
    13. nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
    14. assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
    15. delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
    16. delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
    17. delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
    18. delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
    19. delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
    20. controlla la gestione finanziaria dell’Associazione;
    21. provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni necessari all’espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
    22. apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
    23. stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale sportivo;
    24. compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea dei Soci.
  8. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno.
  9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.
  10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell’Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica.
  11. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
  12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
  13. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  14. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
  15. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.
  16. I titolari degli organi associativi decadono:
    1. Per dimissioni;
    2. per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
  17. La revoca viene deliberata dall’Assemblea degli associati.
  18. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.
  19. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Art. 14 - La Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Art. 15 - Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Sportiva Nazionale od Ente di promozione Sportiva a cui è affiliata.

Art. 16 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di “Vicepresidente incaricato”.
Sono compiti del Presidente:

  1. Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
  2. Firmare il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea;
  3. Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
  4. Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell’Assemblea degli Associati;
  5. Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
  6. Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell’Associazione;
In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.
In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Art. 17 - Segretario

  1. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario del Consiglio.
  2. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.
  3. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni.

Art. 18 - L'Organo di Revisione

  1. L'organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.
  2. L'organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
  3. L'organo di revisione in particolare:
    1. Verifica l'amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
    2. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove
    3. presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
    4. Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
  4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
  5. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civ..

Art. 19 - I Tesserati

  1. I tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
    1. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
    2. atleti;
    3. tecnici, istruttori;
    4. giudici/arbitri;
    5. propri Tesserati
    6. altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è affiliata;
  2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
  3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
  4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.
  5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III — Capo I — artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

TITOLO IV - PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI


Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote corrisposte dai Soci e dai Tesserati, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 21 - Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell’Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.
Il Bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 22 - Utili e Avanzi di Gestione

  1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
  2. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  3. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017

Art. 23 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro degli Associati;
  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI


Art. 24 - Modifiche Statutarie

  1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell’Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.
  2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
    1. dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;
    2. da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verifićata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.
  3. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

Art. 25 - Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.
  2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di ente o altra associazione che persegua finalità sportive o ente di beneficenza con fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Regolamenti Interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

Art. 27 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni e delle federazioni ovvero ente sportivo di appartenenza.