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Informazioni

Protocollo tecnico per l'attività subacquea

Tavolo tecnico per le attività subacquee ricreative
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


Protocollo tecnico


1. Premessa

Nell’ambito delle iniziative di sistema attivate per le aree marine protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha attivato un Tavolo tecnico di consultazione per le attività subacquee ricreative nelle aree marine protette presso il medesimo Ministero.

Il Tavolo, presieduto dalla Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha visto il coinvolgimento del Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto presso questo Ministero, dell’ICRAM, della Federparchi, in rappresentanza degli Enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali costieri, di ADISUB, ASSOSUB, CIAS, CMAS, FIPSAS, HSA Italia, in rappresentanza delle principali Didattiche e Federazioni Nazionali ed Internazionali operanti in Italia, nonché di Greenpeace Italia, Legambiente, Lega Navale Italiana, Mareamico, Marevivo, Verdi Ambiente e Società e WWF Italia, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

Il Tavolo di consultazione, riunitosi nelle fasi conclusive il 24 gennaio 2007 ed il 21 febbraio 2007, ha condiviso collegialmente e definito i contenuti del presente documento tecnico.

1.1. Finalità del Tavolo tecnico
Finalità del Tavolo è la definizione congiunta, anche mediante il presente Protocollo tecnico, di criteri, linee guida, standard di riferimento e proposte per il settore delle attività subacquee ricreative nelle aree marine protette.

A tale scopo, il Tavolo tecnico ha visto il coinvolgimento di Amministrazioni competenti, del settore delle attività subacquee e delle associazioni ambientaliste nell’organizzazione e nella pianificazione di programmi ed azioni strutturali all’interno delle aree marine protette, volti alla conservazione delle risorse ambientali ed alla valorizzazione delle attività socioeconomiche sostenibili, acquisendo utili indicazioni in ordine sia alle conoscenze tecniche ed operative sia alle necessità di ordine economico e sociale.

1.2. Gli strumenti di recepimento del Protocollo
Il Tavolo di consultazione ha consentito di definire proposte tecniche e regole di riferimento per le attività subacquee ricreative, basate su principi uniformi, da applicare a tutto il Sistema delle aree marine protette nelle diverse fasi di istituzione, revisione e gestione delle stesse, nonché un Codice di Condotta nazionale da adottare nelle regolamentazioni delle AMP ed, auspicabilmente, su base volontaristica, anche all’esterno delle AMP.

L’obiettivo è stato quello di introdurre criteri di sostenibilità ambientale per le attività subacquee ricreative nelle aree marine protette, mediante l’adozione di una regolamentazione ad hoc da recepire nei Decreti ministeriali di istituzione e aggiornamento e nei Regolamenti delle aree marine protette. A tal fine, essendo in corso in tutte le AMP la redazione dei nuovi Regolamenti o l’aggiornamento dei Decreti istitutivi, è possibile avviare sin dalla prossima estate un processo di revisione delle regolamentazioni e delle zonazioni delle aree marine protette, che fornisca ai subacquei un quadro di regole uniformi, omogenee e condivise.

Il recepimento dei contenuti del presente Protocollo potrà avvenire attraverso:
  1. l’adozione della proposta di Regolamentazione nei Decreti istitutivi e nei Regolamenti delle AMP, di cui al successivo paragrafo 4;
  2. l’emanazione di Direttive ad hoc da parte della Direzione per la Protezione della Natura del MATTM nei confronti dei soggetti gestori delle AMP, come riportate nel successivo paragrafo 5, in particolare per l’adozione della proposta di Codice di Condotta nazionale per le attività subacquee ricreative nelle AMP, di cui al successivo paragrafo 3;
  3. la stipula di specifici Accordi di Programma e Convenzioni con gli operatori del settore, di cui al successivo paragrafo 5;
  4. l’adozione, su base volontaristica, anche nel resto del territorio nazionale, del Codice di Condotta nazionale per le attività subacquee ricreative di cui al successivo paragrafo 3.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotterà, per quanto di propria competenza, anche per il tramite dei soggetti gestori delle aree marine protette, tutti gli adempimenti formali necessari per dare piena attuazione agli accordi del presente Protocollo tecnico, a partire dall’emanazione di specifiche Direttive e dal recepimento della Proposta di Regolamentazione nei Decreti e nei Regolamenti delle aree marine protette.

Le Didattiche e Federazioni Nazionali ed Internazionali operanti in Italia si impegnano ad adottare il Codice di Condotta nazionale per le attività subacquee ricreative e ad integrare le indicazioni fornite dal Tavolo nelle proprie attività e pubblicazioni didattiche e promozionali al fine di consentirne la massima diffusione ed adozione.

Le Associazioni ambientaliste, nell’ambito delle proprie attività associative, si impegnano a fornire ogni utile contributo per l’adozione a livello nazionale del Codice di Condotta per le attività subacquee ricreative nonché per la massima diffusione e condivisione dei contenuti del presente Protocollo, secondo modalità e iniziative che saranno concordate successivamente.

2. Il quadro di riferimento

2.1. Il contesto delle aree marine protette italiane
Le aree marine protette, previste dalla legge 979/82 e dalla legge quadro sulle aree protette 394/91, sono porzioni di mare, coste e fondali in cui sono individuate zone a diverso regime di tutela in funzione delle caratteristiche ambientali e dei fattori socioeconomici. Perseguono le finalità di protezione ambientale, valorizzazione delle risorse naturali, promozione dello sviluppo sostenibile, ricerca scientifica e educazione ambientale.

Come noto, la legge stabilisce nelle AMP il divieto generale per tutte le attività che possono alterare le caratteristiche dell’ambiente e costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, prevedendo tuttavia l’adozione di deroghe graduali in sede di istituzione, aggiornamento e successive regolamentazioni. Tali deroghe determinano la zonazione, suddividendo ambiti a diverso grado di protezione. Secondo un approccio originale, l’attuale configurazione delle AMP italiane cerca di abbinare la tutela ambientale alle esigenze dei territori interessati, privilegiando le attività ecocompatibili, al fine di generare un indotto economico secondo criteri improntati alla sostenibilità.

La zona A, di riserva integrale è generalmente interdetta a tutte le attività che possono arrecare danno o disturbo all'ambiente marino, per garantire la tutela della biodiversità (protezione degli habitat e delle specie zone nursery). Nel panorama variegato dei decreti e dei regolamenti delle nostre AMP si possono distinguere zone A di massima protezione (“no entry no take”), ove sono consentite le sole attività di ricerca scientifica, e le zone A “entry – no take”, ove sono presenti deroghe specifiche, rigidamente regolamentate, per le immersioni guidate, la balneazione o la navigazione a remi e a vela.

A protezione della zona di tutela integrale si trova in genere la zona B, di riserva generale, dove la regolamentazione coniuga la conservazione dei valori ambientali con la fruizione compatibile dell’ecosistema marino. Nelle zone B sono in genere consentite e disciplinate la balneazione, le visite guidate anche subacquee, la navigazione a remi, a vela o motore ma a velocità ridotta, l’ormeggio nei campi boe predisposti allo scopo, e, in alcuni casi, l’ancoraggio in zone limitate dove i fondali non ospitano comunità di pregio. La pesca consentita si limita alle attività professionali esercitate con gli attrezzi selettivi della piccola pesca, mentre la pesca sportiva, se consentita, è rigidamente disciplinata.

La zona B è racchiusa, di norma, da una zona C di riserva parziale, che rappresenta la fascia cuscinetto tra le zone di maggiore pregio naturalistico (Zone A e B) e i settori esterni all'area marina protetta. In tale zona sono generalmente consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, privilegiando i residenti, le attività di fruizione del mare di modesto impatto ambientale, quali la navigazione a motore, nel più dei casi a bassa velocità, l'ormeggio, l’ancoraggio e la pesca sportiva. In casi rari esiste anche una zona D, che prevede una regolamentazione ancora meno restrittiva.

2.2. Definizione delle attività subacquee ricreative nelle AMP
Per “attività subacquee ricreative nelle AMP” si intende l’insieme delle attività effettuate a scopo turistico e ricreativo, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino sommerso delle AMP. Tali attività possono essere suddivise in:
  1. Attività effettuate senza l’ausilio di autorespiratori (snorkeling, seawatching, apnea, attività didattiche).
  2. Attività effettuate con l’ausilio di autorespiratori (immersioni individuali, visite guidate, fotosubacquea, riprese subacquee, attività didattiche).
Entrambe le tipologie di attività, in assenza di un’adeguata gestione, implicano potenziali danni per l’ambiente marino, intenzionali o accidentali.

I danni intenzionali, quali il disturbo (anche sonoro, luminoso), la raccolta, il danneggiamento e l’uccisione di organismi animali e vegetali, sono quelli provocati volontariamente e in seguito a comportamenti scorretti, per lo più riconducibili ad una scarsa conoscenza degli ambienti marini, come nel caso dell’offerta di cibo a pesci ed altri organismi.

I danni accidentali, causati involontariamente dai visitatori, possono derivare, tra l’altro, dall’incuria e dalle oggettive difficoltà di mantenere l’assetto idrostatico (danni arrecati agli organismi dalla risospensione dei sedimenti e dal contatto diretto, che può comportare la rottura di parti di coralli, gorgonie, briozoi, ecc.), oppure dall’emissione delle bolle dagli erogatori, che può indurre effetti sugli organismi presenti nelle grotte sottomarine di dimensioni particolarmente ridotte e prive di sbocco verso l’alto.

Tra le attività di fruizione possibili nelle aree marine protette, le attività subacquee sono quelle che teoricamente possono comportare un impatto relativamente moderato sull’ambiente, soprattutto se realizzate secondo alcuni principi comportamentali.

Viceversa, in assenza di una adeguata gestione e contingentazione del turismo subacqueo, un’elevata pressione antropica sui siti visitati può determinare uno stress ambientale difficilmente sostenibile da parte dell’ecosistema marino.

3. Proposta di Codice di Condotta nazionale per le attività subacquee ricreative

Si propone l’adozione di un Codice di condotta nazionale per le attività subacquee ricreative da adottarsi nelle regolamentazioni delle aree marine protette, auspicandone la contestuale adozione, su base volontaristica, anche al di fuori delle AMP.

Il Codice di condotta nazionale per le attività subacquee ricreative è destinato agli operatori del settore ed ai visitatori subacquei. Ispirandosi a quanto previsto dalle Leggi nazionali (L. n. 979/1982 e L. n. 394/1991), dalle Direttive comunitarie e dalle Convenzioni internazionali in materia, il Codice enuncia i comportamenti individuali da adottare nel corso delle immersioni subacquee ai fini della tutela ambientale e della fruizione sostenibile.

Per quanto attiene alle AMP, il Codice dovrà essere recepito nelle relative regolamentazioni (Decreti istitutivi e Regolamenti attuativi), tramite una specifica Direttiva ministeriale. Esso è strettamente legato ai principi generali che dovrebbero sottendere i rapporti tra l’ente gestore e gli operatori del settore subacqueo ed in genere alla regolamentazione delle attività.

Il Codice si declina nei seguenti dieci punti:
  1. Informarsi preventivamente sulle caratteristiche dell’ambiente del sito di immersione.
  2. Non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici.
  3. Non uccidere, danneggiare o prelevare organismi marini.
  4. Non alterare il comportamento degli organismi marini (non inseguire, non toccare, non dar da mangiare agli organismi, limitare l’uso di dispositivi sonori e luminosi, etc.).
  5. Non ancorare su fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica e altre fanerogame marine, coralligeno.
  6. Non effettuare esercitazioni subacquee nei siti vulnerabili o di particolare interesse naturalistico.
  7. Mantenere sempre una distanza di sicurezza dal substrato, evitando il contatto con il fondo e mantenendo l’attrezzatura aderente al corpo, per non disturbare o danneggiare accidentalmente gli organismi.
  8. Non abbandonare sott’acqua o in superficie alcun tipo di materiale (star light, piombi, etc.).
  9. Limitare l’accesso e la permanenza nelle grotte naturali, per evitare danni e disturbo all’ambiente (ad es., bolle d’aria all’interno).
  10. Segnalare all’Autorità competente eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi (reti da pesca abbandonate, lenze, batterie, etc.), senza tentare di rimuoverli.
Il Codice sarà adattato alle esigenze di fruizione delle persone disabili.

4. Proposta di Regolamentazione per le attività subacquee ricreative nelle aree marine protette

Preliminarmente, si evidenzia che per le immersioni subacquee la responsabilità civile resta in capo al singolo utente o all’operatore che organizza l’attività. Pertanto, le regolamentazioni delle attività subacquee nelle aree marine protette non attengono alla sicurezza dell’immersione, già stabilita dalle normative vigenti e dalle eventuali ordinanze emanate dalle Autorità marittime.

Ai fini della presente Regolamentazione, si intende per:
  • “immersioni guidate subacquee” o “visite guidate subacquee”, le attività svolte sotto la conduzione di Guide o Istruttori, afferenti a Centri di immersione o altri operatori del settore;
  • “immersioni subacquee individuali”, le attività svolte, anche in gruppo, senza la conduzione di Guide o Istruttori.
4. 1. Disciplina delle immersioni subacquee guidate svolte da Centri di immersione e altri operatori del settore
1. Le immersioni subacquee guidate non sono consentite in zona A e nei siti di particolare sensibilità identificati dal soggetto gestore, salvo casi particolari e secondo le disposizioni impartite dal soggetto gestore.

Nel caso in cui il decreto istitutivo o il regolamento dell’AMP vigente preveda la deroga per l’esercizio delle visite guidate subacquee autorizzate e regolamentare dall’Ente gestore in zona A, il precedente comma 1 è sostituito dal seguente comma:

1. Nella zona A sono consentite, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente marino, secondo le disposizioni e previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee guidate, con o senza autorespiratore, svolte dai centri d’immersione autorizzati, con le seguenti modalità:
    a) in ogni punto di immersione, le immersioni subacquee sono consentite solo in presenza di Guida/Istruttore abilitato dal soggetto gestore;

    b) per ciascuna immersione, il numero di visitatori per ogni Guida/Istruttore subacqueo deve essere non superiore a 1:6, per le attività senza autorespiratori, e non superiore a 1:4, per le immersioni con autorespiratore;

    c) per ogni punto di immersione deve essere stabilito il numero massimo giornaliero di visite subacquee e partecipanti, nonché il periodo dell’anno e l’orario giornaliero in cui sono consentite le immersioni;

    d) in nessun caso sono consentite le immersioni notturne.
2. Nella zona A e nei siti di particolare interesse naturalistico individuati dall’Ente gestore non sono consentite le esercitazioni e le attività di didattica subacquea.

3. Nella zona B sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d’immersione e/o altri operatori del settore autorizzati, secondo modalità stabilite dal soggetto gestore, che devono prevedere:

    a) il numero massimo di guide/istruttori e subacquei per ciascuna immersione;

    b) il numero massimo giornaliero di visite subacquee e partecipanti per ogni sito di immersione;

    c) i siti, il periodo dell’anno e l’orario giornaliero in cui sono consentite le immersioni;

    d) la disciplina delle immersioni notturne.
4. Nella zona C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d’immersione e/o altri operatori del settore autorizzati, secondo modalità stabilite dal soggetto gestore, che devono prevedere:
    a) la disciplina delle immersioni notturne.
5. Nei siti di particolare sensibilità identificati dal soggetto gestore sono consentite compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente marino, secondo le disposizioni e previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee guidate, con o senza autorespiratore, svolte dai centri d’immersione e/o altri operatori del settore autorizzati, con le seguenti modalità:
    a) in ogni punto di immersione, le immersioni subacquee sono consentite solo in presenza di Guida/Istruttore abilitato dal soggetto gestore;

    b) per ciascuna immersione, il numero di visitatori per ogni Guida/Istruttore subacqueo deve essere non superiore a 1:6, per le attività senza autorespiratori, e non superiore a 1:4, per le immersioni con autorespiratore;

    c) per ogni punto di immersione deve essere stabilito il numero massimo giornaliero di visite subacquee e partecipanti, nonché il periodo dell’anno e l’orario giornaliero in cui sono consentite le immersioni;

    d) in nessun caso sono consentite le immersioni notturne.
6. Le immersioni subacquee guidate nelle grotte sommerse sono consentite previa autorizzazione e sulla base del monitoraggio periodico degli impatti e dello stato di conservazione dell’ambiente, secondo modalità stabilite dal soggetto gestore, che devono prevedere:
    a) l’elenco delle grotte nelle quali sono consentite le immersioni subacquee;

    b) che le immersioni subacquee siano consentite solo in presenza di Guida/Istruttore, abilitato dal soggetto gestore;

    c) per ciascuna immersione, il numero di visitatori per ogni Guida/Istruttore subacqueo, che non dovrà essere superiore a 1:4 nel caso di grotte di particolare sensibilità identificate dal soggetto gestore;

    d) per ogni grotta, il numero massimo giornaliero di visite subacquee e partecipanti, nonché il periodo dell’anno e l’orario giornaliero in cui sono consentite le immersioni;

    e) la disciplina delle immersioni notturne.
7. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le guide subacquee e gli istruttori subacquei devono possedere relativo brevetto in stato attivo emesso da un’organizzazione didattica subacquea, ed essere in regola con quanto previsto da leggi vigenti o da eventuali ordinanze emanate dalle Autorità competenti. 8. Le visite guidate subacquee sono consentite per le persone disabili in possesso di brevetto specifico ed in presenza di accompagnatori abilitati secondo il seguente schema:
    a) subacqueo disabile con brevetto di livello A o equivalente, accompagnato da subacqueo regolarmente in attività, esperto e brevettato;

    b) subacqueo disabile con brevetto di livello B o equivalente, accompagnato da due subacquei regolarmente in attività, esperti e brevettati;

    c) subacqueo disabile con brevetto di livello C o equivalente, accompagnato da due subacquei regolarmente in attività, esperti e brevettati, di cui uno con brevetto almeno di secondo grado e di salvamento subacqueo o equivalenti.
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per le visite guidate subacquee, le unità adibite alle immersioni subacquee guidate devono essere in linea con la Direttiva 2003/44/CE.

10. Nelle zone B e C l’ormeggio delle unità dei Centri d’immersione e/o altri operatori del settore per lo svolgimento delle visite guidate subacquee è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

11. Prima di ogni immersione subacquea guidata è fatto obbligo agli operatori di effettuare briefing informativi sulle regolamentazioni dell’area marina protetta e sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione.

12. Non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale di natura geologica, archeologica e di qualunque organismo.

13. E’ vietato l’abbandono e il rilascio di qualsiasi materiale e qualunque atteggiamento che possa alterare il comportamento degli organismi marini.

4. 2. Disciplina delle immersioni subacquee individuali
1. Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee individuali.

2. Nella zona B sono consentite le immersioni subacquee individuali autorizzate dall’Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, secondo modalità stabilite dal soggetto gestore, che devono prevedere:
    a) i siti, il periodo dell’anno e l’orario giornaliero in cui sono consentite le immersioni;

    b) il numero massimo di immersioni e partecipanti;

    c) la disciplina delle immersioni notturne.
3. Nella zona C sono consentite le immersioni subacquee individuali, secondo modalità stabilite dal soggetto gestore, che devono prevedere:
    a) la disciplina delle immersioni notturne.
4. Nei siti di particolare sensibilità identificati dal soggetto gestore sono consentite compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente marino, secondo le disposizioni e previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee individuali, con o senza autorespiratore, con le seguenti modalità:
    a) in ogni punto di immersione, le immersioni subacquee sono consentite solo in presenza di un responsabile dell’immersione, in possesso di brevetto almeno di secondo grado e di abilitazione da parte del soggetto gestore;

    b) per ciascuna immersione, il numero di visitatori per ogni responsabile dell’immersione deve essere non superiore a 1:6 per le attività senza autorespiratori, e non superiore a 1:4 per le immersioni con autorespiratore;

    c) per ogni punto di immersione deve essere stabilito il numero massimo giornaliero di visite subacquee e partecipanti, nonché il periodo dell’anno e l’orario giornaliero in cui sono consentite le immersioni;

    d) in nessun caso sono consentite le immersioni notturne.
5. Le immersioni subacquee individuali nelle grotte sommerse sono consentite previa autorizzazione e sulla base del monitoraggio periodico degli impatti e dello stato di conservazione dell’ambiente, secondo modalità stabilite dal soggetto gestore, che devono prevedere:
    a) l’elenco delle grotte nelle quali sono consentite le immersioni subacquee;

    b) che le immersioni subacquee siano consentite solo in presenza di responsabile dell’immersione in possesso di brevetto almeno di secondo grado;

    c) per ciascuna immersione, il numero di visitatori per ogni Guida/Istruttore subacqueo, che non dovrà essere superiore a 1:4 nel caso di grotte di particolare sensibilità identificate dal soggetto gestore;

    d) per ogni grotta, il numero massimo giornaliero di immersioni subacquee e partecipanti, nonché il periodo dell’anno e l’orario giornaliero in cui sono consentite le immersioni;

    e) la disciplina delle immersioni notturne.
6. Le immersioni subacquee individuali sono consentite per le persone disabili in possesso di brevetto ed in presenza di accompagnatori abilitati secondo il seguente schema:
    a) subacqueo disabile con brevetto di livello A o equivalente, accompagnato da subacqueo regolarmente in attività, esperto e brevettato;

    b) subacqueo disabile con brevetto di livello B o equivalente, accompagnato da due subacquei regolarmente in attività, esperti e brevettati;

    c) subacqueo disabile con brevetto di livello C o equivalente, accompagnato da due subacquei regolarmente in attività, esperti e brevettati, di cui uno con brevetto almeno di secondo grado e di salvamento subacqueo o equivalenti.
7. Le immersioni subacquee individuali sono consentite nelle aree non interdette alla balneazione, salvo diversa indicazione.

8. Non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale di natura geologica, archeologica e di qualunque organismo.

9. Sono vietati l’abbandono e il rilascio di qualsiasi materiale e qualunque atteggiamento che possa alterare il comportamento degli organismi marini.

5. Proposte di Linee Guida per le attività subacquee ricreative nelle aree marine protette

Sulla base delle seguenti Linee Guida, saranno implementate le iniziative già in essere da parte del Ministero e dei soggetti gestori delle aree marine protette per la gestione e la disciplina delle attività subacquee ricreative.

Si raccomanda in particolare:
  • l’attuazione, la prosecuzione e l’implementazione di regolari programmi di monitoraggio dei siti di immersione al fine di determinare l’impatto ambientale delle attività subacquee. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere forniti annualmente al Ministero tramite relazione tecnica sui flussi subacquei e sullo stato ambientale di ciascun sito. Sulla base degli esiti di tale monitoraggio, il Soggetto gestore determina la capacità di carico di ogni sito di immersione e, con parere conforme della Commissione di Riserva, modifica conseguentemente la disciplina delle attività subacquee;
  • la predisposizione, ove non presenti, di punti attrezzati e idonei per l’ormeggio e l’attracco delle unità navali utilizzate dai subacquei;
  • la predisposizione di eventuali percorsi, segnaletica ed attrezzature adatte a permettere la fruizione da parte delle persone disabili;
  • una adeguata supervisione e il coordinamento tecnicoscientifico delle eventuali attività di pulizia dei fondali;
  • l’abilitazione di guide subacquee per la conduzione, ove permesso, di immersioni in zona A e nei siti di particolare sensibilità identificati dal soggetto gestore;
  • la possibilità di contingentare o non consentire l’accesso ai siti di immersione per diluire il carico antropico sulle aree individuate, determinando eventuali regimi di turnazione temporale dei siti di immersione e/o dei percorsi subacquei con verifica diretta dei cambiamenti ambientali;
  • il differenziamento dei tempi e/o siti per le attività con e senza autorespiratori;
  • il ricorso a incentivi e misure per l’utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, nel caso di ambienti particolarmente sensibili alla emissione di bolle d’aria;
  • una disciplina per la fruizione di eventuali percorsi archeologici sommersi d’intesa con la Sovrintendenza archeologica competente;
  • l’adozione di apposito registro delle immersioni predisposto e/o previamente vidimato dal Soggetto gestore, da compilarsi a cura del centro di immersione o del subacqueo in caso di immersioni individuali;
  • la disciplina delle immersioni da terra prevedendo anche l’individuazione di punti consentiti;
  • la disciplina delle attività subacquee didattiche prevedendo anche l’individuazione di punti consentiti;
  • l’individuazione di siti di immersione a tema per promuovere la conoscenza di tutti gli ambienti dell’AMP (ad es., relitti);
  • la disciplina dell’attività di fotoripresa subacquea e dell’utilizzo dei prodotti audiovisivi realizzati nell’area marina protetta;
  • la predisposizione di appositi segnalamenti per individuare e caratterizzare i siti di immersione.
Con riferimento alla collaborazione possibile tra il soggetto gestore e gli operatori del settore subacqueo per la migliore gestione delle attività subacquee ricreative nelle AMP, saranno implementate le attività in essere secondo apposite Linee Guida, come le seguenti raccomandazioni per gli Enti gestori:
  • individuare e condividere obiettivi e regole specifiche locali per la gestione dell’area;
  • stipulare accordi perché vengano adottati e seguiti, all’interno delle AMP, codici di comportamento responsabile;
  • realizzare una periodica valutazione dell’impatto delle attività subacquee nelle diverse zone di tutela e nei diversi siti di immersione, anche con la partecipazione degli operatori del settore che svolgono le attività all’interno delle AMP;
  • incentivare la costituzione di forme associative fra gli operatori del settore subacqueo che svolgono le attività all’interno delle AMP;
  • incentivare gli operatori del settore subacqueo a svolgere un’azione di supporto alle attività di sorveglianza ed informazione nell’AMP;
  • diffondere gli esiti degli studi circa gli impatti delle attività subacquee sull’ambiente;
  • individuare i siti di immersione, anche al fine di effettuare la migliore scelta possibile riguardo la realizzazione dei punti di ormeggio (gavitelli) per ridurre ed eliminare se possibile l’ancoraggio diretto sul fondo;
  • incentivare la destagionalizzazione delle attività subacquee, avviando forme di collaborazione per favorire la fruizione dell’area marina al di fuori dei periodi canonici;
  • incentivare l’installazione di holding tank (sui cabinati) in linea con le direttive europee;
  • promuovere la corretta fruizione subacquea dell’AMP, anche attraverso l’aggiornamento e la distribuzione di materiale informativo e didattico finalizzato alla conoscenza ed alla tutela dell’area;
  • favorire la realizzazione di corsi informativi e di aggiornamento sull’AMP per le guide e gli istruttori operanti nell’AMP. 12/14

6. Prospettive future del Tavolo tecnico

Come richiesto dal Ministero, il Tavolo lavorerà in futuro per avanzare analisi e/o proposte da adottarsi nel mediolungo periodo mediante appositi piani, programmi e progetti pilota, con particolare riferimento ai punti di seguito elencati:
  1. individuazione di servizi necessari allo svolgimento delle attività subacquee nelle aree marine protette, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
  2. condivisione di metodologie dedicate alle attività di monitoraggio delle immersioni subacquee effettuate nelle aree marine protette e delle biocenosi presenti nei siti di immersione, anche al fine di elaborare un progetto condiviso di monitoraggio delle attività subacquee nelle aree marine protette;
  3. definizione di un programma operativo di attività di informazione, didattica e comunicazione dei principi di tutela ambientale, mirato al settore delle attività subacquee nelle aree marine protette.