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Mar

29

2006

Il certificato medico-sportivo a norma di legge

Dott.ssa Romina Ridolfi

Nel nostro Ordinamento giuridico la tutela sanitaria delle attività sportive trova riconoscimento già in alcuni articoli della Costituzione. L’art. 2 infatti “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e senz’altro lo sport può essere inteso come una dimensione esistenziale in cui trova espressione la personalità umana.
L’art. 4 stabilisce che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” e lo sport è annoverabile tra queste attività, soprattutto se svolto a livello professionistico.
Infine si ricorda che l’art. 32 nel 1° comma garantisce la tutela della salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; nel 2° comma si evidenzia però che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni legislative”, inoltre che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

In termini di liceità dell’esercizio delle attività sportive è innanzitutto vietato ogni atto lesivo della vita e dell’integrità fisica.
Lo sportivo poi (o chi lo rappresenta legalmente in caso di minore) deve prestare il consenso informato all’esercizio dell’attività, secondo il principio di libertà, inoltre deve dimostrare l’idoneità psico-fisica richiesta e deve rispettare le regole di condotta prescritte al fine di prevenire e di evitare eventi di danno o di pericolo.
La legge italiana (D.M. 18/2/1982; D.M. 28/2/1983; Circolare 18/3/1996) impone a chiunque si appresti ad iniziare un’attività sportiva di sottoporsi ad una visita di idoneità, distinguendo tra quella prevista per l’attività agonistica e quella per l’attività non agonistica.
E’ bene quindi diffidare dei centri sportivi che non richiedono nè certificati, nè visite! Gli sportivi che devono ottenere il certificato di idoneità agonistica sono coloro che praticano attività sportive denominate agonistiche dalle Federazioni sportive nazionali, dal CONI, dagli Enti di propaganda sportiva riconosciuti ed i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della gioventù. La visita per l’idoneità alla pratica di uno sport agonistico viene effettuata solo dagli specialisti in Medicina dello sport operanti in strutture autorizzate pubbliche o private ed iscritti in specifici albi regionali.

La visita deve essere completa di esami clinici e strumentali richiesti per quello specifico sport.
Il certificato di solito ha durata annuale e di ogni atleta il medico deve conservare una scheda con tutti gli esami effettuati per un periodo di 5 anni dalla data della visita.
E’ sufficiente, invece, il certificato di idoneità sportiva non agonistica (cosiddetto certificato di buona salute) per i praticanti attività sportive qualificate non agonistiche dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di propaganda sportiva riconosciuti, dal CONI e per i partecipanti alle attività scolastiche ed alle fasi precedenti quelle nazionali dei Giochi della gioventù.
Il certificato di idoneità non agonistica può essere rilasciato, oltre che dal medico sportivo, anche dal proprio medico di base o dal pediatra di base, generalmente dopo una visita accurata senza l’obbligo di ulteriori accertamenti, salvo che il medico stesso non ritenga opportuno prescriverli. Si sottolinea che la visita medico sportiva non può essere espletata al di fuori delle strutture autorizzate, quindi non è ammissibile uno studio di Medicina dello sport all’interno di una struttura sportiva, a meno che non rispetti tutte le norme prescritte dal DPR del 22/7/1996.

Il certificato di idoneità sportiva per essere a norma di legge deve avere alcune caratteristiche:

1. nell’intestazione devono comparire i dati del medico e la sua specializzazione, oppure la ASL o l’Ospedale di riferimento;

2. deve essere specificato se trattasi di un certificato per l’attività agonistica o non agonistica;

3. nel certificato non devono assolutamente comparire dati personali, fatta eccezione per quelli anagrafici, nel rispetto della Legge sulla privacy; 4)in calce devono essere riportati data, nome del medico che ha eseguito la visita e timbro con numero regionale/timbro ASL.

Fonte: Fondali.it

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